
Questa è la fideiussione riferita alle garanzie per i contratti di appalto, sia pubblici che privati, definitivi, di cui il pagamento della rata di saldo è effettuato entro i 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori svolti.La garanzia scadrà al collaudo definitivo che deve essere effettuato nei due anni successivi al collaudo provvisorio (art. 28 della Legge 415/98 e art. 101 del regolamento attuativo).
Nei contratti tra privati, all’atto dei pagamenti d’acconto effettuati dal committente, viene spesso chiesta una garanzia che varia tra il 5 ed il 15% del valore del contratto che scade al collaudo.
La fideiussione può essere emessa da una Compagnia di assicurazioni abilitata all’emissione diCauzioni in Italia, da una società finanziaria ex art 107 TUB, vigilata dalla Banca d’Italia o da una Banca.