Per l’ottenimento del rimborso del credito IVA, sia annuale che trimestrale, il contribuente deve fornire alcune garanzie, a meno ché non sia espressamente esonerato. L’art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, stabilisce che la garanzia deve essere prestata “contestualmente all’esecuzione del rimborso”.
La garanzia può consistere in una:
- cauzione in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato al valore di bors;
- fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito;
- istituto o impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo Cauzioni, mediante polizza;
La fideiussione ha una durata di anni 3, ovvero il tempo massimo che l’Agenzia delle Entrate stabilisce per effettuare il controllo contabile alla società che richiede il rimborso.
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